LA CORTE DEI CONTI
   Il  giudice  designato  per  la  conferma,  modifica  o  revoca dei
 provvedimenti disposti con il decreto n. 177 del 3  giugno  1996,  ha
 emesso  su  istanza  del  procuratore  regionale  e  con  il quale il
 presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
 regione  siciliana  ha  autorizzato  il  sequestro  conservativo  nei
 confronti del sig. Lupo Michele.
   Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 5531 del reg. di segr.
   Uditi  all'udienza  del  5 luglio 1996 il dott. Pino Zingale per la
 procura regionale e l'avv. Ignazio Scardina per il sig. Lupo Michele;
   Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 267/96/ord.
                               F a t t o
   Con istanza depositata il 31 maggio 1996 il  procuratore  regionale
 ha    chiesto  al sig. presidente della sezione giurisdizionale della
 Corte dei conti per la regione siciliana di autorizzare il  sequestro
 conservativo  dei  beni  del  sig.  Lupo  Michele nei limiti e con le
 modalita'  di  cui  all'originaria  istanza;  con   cio'   reiterando
 l'istanza  di  sequestro  gia'  autorizzato  con  precedente  decreto
 presidenziale n. 324 del 7 dicembre 1995,  per  il  motivo  che  tale
 decreto  avrebbe  potuto essere "caducato per intempestivo riesame da
 parte  del  giudice designato".  Il presidente ha ritenuto di "dovere
 accogliere   tale   richiesta   e   di   dovere   quindi    reiterare
 l'autorizzazione  al sequestro con riferimento all'istanza originaria
 depositata il 29 novembre 1995 ed ora rinnovata,  esclusivamente  per
 la  eventualita'"  che  il  precedente  decreto n.   324/1995 venisse
 "caducato dal giudice designato a causa del superamento  del  termine
 perentorio   di   quarantacinque   giorni   di  cui  all'art.  5  del
 decreto-legge n. 453/93 legge conversione n. 19/94"; pertanto, con il
 citato decreto n. 177 del 3 giugno 1996, ha autorizzato il  sequestro
 conservativo,  entro  i  limiti di legge e fino a lire 5.431.826.400,
 dei beni mobili ed immobili, o quote di  essi,  in  proprieta'  o  in
 godimento del sig. Lupo Michele nonche' dei crediti dello stesso, con
 le ulteriori precisazioni espresse nello stesso decreto.
   Con  ordinanza  n.  249  del 7 giugno 1996, depositata il 25 giugno
 1996,  il  giudice  designato  per  il  riesame  ha   dichiarato   la
 inefficacia  del  decreto  di  sequestro n. 324 del 7 dicembre 1995 e
 conseguentemente ne ha disposto la revoca.
   Il giorno 5 luglio 1996, le parti convocate sono  comparse  davanti
 al sottoscritto cons. Francesco Rapisarda esponendo quanto appresso.
   Il  procuratore  regionale  chiede  che venga confermato il decreto
 presidenziale; solleva,  pero',  pregiudizialmente,  con  riferimento
 agli  artt.  3  e  97 Cost., questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 5 del decreto legge n. 453 del 1993 convertito nella  legge
 n.  19  del  1994,  nella  parte  in  cui non attribuisce allo stesso
 presidente della sezione la competenza  ad  emettere  l'ordinanza  di
 conferma, modifica o revoca del decreto in precedenza emesso.
   L'avv.  Ignazio  Scardina  ritiene  infondata  e  non  rilevante la
 questione di costituzionalita' sollevata dal  procuratore  regionale;
 chiede  che  vengano  revocati  i  provvedimenti  emessi  con decreto
 presidenziale giacche' manca il pericolo di perdere la  garanzia  del
 credito  garantito,  alla  data  di  emissione  del  decreto,  attesa
 l'esistenza di analogo provvedimento avente identico contenuto.
                             D i r i t t o
   La norma denunciata, nella  interpretazione  datane  dalle  sezioni
 riunite  di questa Corte (n. 24 QM del 1996), quale "diritto vivente"
 fa si che la verifica in contraddittorio della legittimita' formale e
 sostanziale  del  decreto  di  sequestro  conservativo   emesso   dal
 presidente   della   sezione   giurisdizionale  regionale,  ai  sensi
 dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 453 del 1993, debba essere
 condotta  da  un  magistrato  assegnato  alla  sezione  diverso   dal
 presidente, ma da esso designato contestualmente alla autorizzazione,
 inaudita altera parte, del sequestro.
   Le Regioni di incostituzionalita' del sistema normativo riguardante
 il procedimento innanzi alla Corte dei conti per l'autorizzazione del
 sequestro  conservativo,  evidenziate  dal  procuratore regionale con
 riferimento ai principi di logicita' e buon andamento,  appaiono  non
 prive  di  fondamento  e  vanno integrate con riferimento a quello di
 indipendenza dei giudici (art. 108 Cost.).
   In effetti la devoluzione dell'ulteriore fase del procedimento a un
 giudice diverso da quello che  ha  emesso  il  decreto  di  sequestro
 comporta  una  irrazionale  frantumazione  del  procedimento stesso e
 l'attribuzione di conferma modifica o revoca, costituente la  fase  a
 piu'  esauriente  cognizione perche' a contraddittorio instaurato, ad
 un organo che, pur se libero da formali  rapporti  di  subordinazione
 gerarchica  con  il  presidente,  viene  a trovarsi in una situazione
 della quale non puo' sfuggire la delicatezza, dovendo riesaminarne ed
 eventualmente censurarne l'operato.
   Come e' stato evidenziato in una precedente ordinanza di rimessione
 (n. 80 del 1996 - Gazzetta Ufficiale  n.  25  del  19  giugno  1996),
 avviene  cosi' che non solo il procedimento di sequestro conservativo
 venga a perdere la ratio insita nell'analoga disciplina del  processo
 civile,  alla  quale la disposizione in questione si ispira, ma anche
 che  l'attivita'  piu'  rilevante  e  impegnativa,  di  verifica   in
 contraddittorio  delle ragioni delle parti, venga ad essere svolta da
 un giudice operante  in  una  condizione  di  non  sicura  serenita'.
 Sembrano  ancor  piu'  destabilizzanti,  per  la  loro illogicita' ed
 incoerenza, le ulteriori  conseguenze  di  tale  sistema  poiche'  il
 presidente,   a   causa  della  incompatibilita'  disposta  dall'art.
 669-terdecies, comma secondo, c.p.c., non puo'  mai  fare  parte  del
 collegio  giudicante  quando  questo  sia  chiamato a pronunciare sul
 reclamo. Quindi la  sezione,  proprio  nella  fase  dell'impugnazione
 dell'ordinanza emessa dal giudice singolo e, cioe', nell'esercizio di
 una  funzione  propria  del  giudice  collegiale, deve privarsi della
 fisiologica partecipazione del magistrato che la  dirige  e  del  suo
 qualificato apporto.
   D'altra  parte  tale inconveniente sussisterebbe anche nell'ipotesi
 in cui giudice del sequestro fosse il solo presidente che,  comunque,
 resterebbe  escluso dalla fase di reclamo. E' per tale motivo che non
 puo' essere condivisa la questione di incostituzionalita' nei termini
 prospettati dal procuratore regionale.
   In definitiva il sistema previsto dal codice di  procedura  civile,
 che  attribuisce  al  presidente la sola designazione del giudice del
 sequestro, appare l'unico idoneo a garantire il principio di unicita'
 e  continuita'  del  giudizio  oltre  che  rispettare  le  competenze
 funzionali e l'ordinaria composizione del collegio giudicante.
   E'  evidente,  pertanto,  che la parte della normativa in contrasto
 con i su citati  principi di logicita', buon andamento e indipendenza
 del giudice (artt..3, 97, 108 Cost.) e'  quella  che  attribuisce  al
 giudice  designato il riesarme del provvedimento presidenziale invece
 che  la  emanazione  del  provvedimento  stesso.  La   questione   di
 legittimita'  costituzionale  sopra prospettata e' rilevante giacche'
 qualora la  norma  denunciata  venisse  dichiarata  incostituzionale,
 verrebbero   meno   l'efficacia   del   decreto  presidenziale  e  la
 conseguente potestas judicandi di questo giudice.